Che cosa è il pignoramento
Il pignoramento è l'atto con cui si avvia la procedura di espropriazione forzata dei beni mobili o immobili di proprietà del debitore.
L’espropiazione permette ai creditori di recuperare il credito vantato con il prelievo e la vendita dei beni del debitore.
L’espropiazione si distingue in mobiliare ed immobiliare a seconda se si espropia un bene mobile o un bene immobile.
Che cosa è l'espropio
Nel diritto si definisce espropriazione forzata un procedimento esecutivo, di natura coattiva, diretto a togliere al debitore dei beni pignorabili che fanno parte del suo patrimonio e a convertirli in denaro mediante la vendita con pubblici incanti o altre procedure, per soddisfare il/i creditore/i.
Procedura di Espropriazione dei beni
La procedura inizia con un atto di pignoramento, con cui viene intimato al debitore di non intervenire sui beni pignorati.
La procedura per recuperare un credito attraverso prelievo e vendita dei beni del debitore può essere avviata solo se si è in possesso di un titolo esecutivo(come la sentenza del Tribunale).
L’avvocato redige l’atto che viene materialmente consegnato al debitore da un ufficiale giudiziario, che effettua il più delle volte una stima dei beni trovati.
L’atto di pignoramento di beni immobili deve contenere tutti gli estremi che li identificano.
Lo stesso atto va poi trascritto nei registri immobiliari, in modo da essere portato a conoscenza di chiunque li consulti.
Insieme all’immobile possono essere pignorati anche gli oggetti che lo arredano.
Dopo di che, la pratica passa al Tribunale competente sempre tramite avvocato (entro max 15 gg.) che iscriverà la causa.
La custodia dei beni pignorati, comprensivi di accessori e pertinenze, spetta al debitore, che, però, può chiedere che vanga nominato un diverso custode.
Il Giudice può autorizzare il debitore a continuare ad abitare nell’immobile.
Il pignoramento perde ogni efficacia se, entro 45 giorni dalla sua esecuzione, non si è proceduto alla vendita o all’assegnazione del bene.
Passato questo termine, il Giudice dell’esecuzione dispone, con ordinanza, la cancellazione della trascrizione del pignoramento nei registri immobiliari.
Il creditore è tenuto a corrispondere la parcella del proprio legale, un contributo unificato (il cui valore varia in ragione del valore dei beni espropriati o del tipo di procedura).
Viene nominato un Giudice dell’esecuzione, che dirige la procedura, prende i provvedimenti necessari ed è colui a cui vanno rivolte tutte le domande relative all’espropriazione.
Con istanza indirizzata al Presidente del Tribunale competente sarà possibile ricercare i beni del debitore anche telematicamente.
Nella procedura possono inserirsi anche altri creditori oltre al creditore che ha promosso l’azione.
Vendita ed Assegnazione
I beni espropriati possono essere venduti o assegnati. La richiesta non può essere fatta prima di dieci giorni dal pignoramento.
La vendita dei beni può avvenire per “incanto” o per “offerta”.
I beni possono essere divisi in lotti.
Qualora con una sola vendita si raggiungesse l’importo vantato dal creditore, la vendita dovrà cessare.
A vendita effettuata il Giudice emette un atto (decreto) con cui trasferisce la proprietà dell’immobile all’aggiudicatario, ordina la cancellazione delle relative trascrizioni dai registri ed impone a custode e debitore il rilascio del bene.