Riconoscimento di paternià
Nel vecchio diritto di famiglia per “figlio naturale” si intendeva che un bambino fosse nato da due persone non sposate tra di loro.
Questa definizione superava la distinzione tra “figlio legittimo” e “figlio illegittimo” (il figlio illegittimo non era legalmente riconoscibile dal padre) , volendo evidenziare così la nascita di un figlio all’interno o al di fuori del matrimonio.
In seguito ,la legge 219/2012 ed il Decreto Legislativo 154/2013 (che opera solo relativamente alla costituzione legale del rapporto di filiazione) riformano il vecchio diritto di famiglia e, relativamente alle nascite dei figli, si parlerà di “figlio nato nel matrimonio” e “figlio nato fuori dal matrimonio”.
Riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio
Con una dichiarazione unilaterale di essere padre o madre di un’altra persona, si riconosce un figlio nato fuori del matrimonio.
Sulla base di questa dichiarazione ( atto irrevocabile) si forma l'atto di nascita.
Se dovesse esistere già un riconoscimento, bisognerà prima farne decadere la legittimità, con un'azione di contestazione della legittimità per poi fare il riconoscimento.
Qualora il riconoscimento non avvenga contestualmente alla nascita, ma tardivamente (ovvero con un testamento o una dichiarazione apposita ricevuta dall'ufficiale dello stato civile o dal giudice tutelare o dal notaio) e il figlio abbia compiuto 14 anni sarà necessario anche il suo consenso, se minore di 14 anni è necessario il consenso dell'altro genitore.
La mancanza di consenso può essere superata da un provvedimento del giudice che autorizzi il riconoscimento se nell'interesse del minore.
Il figlio nato fuori del matrimonio da persona unita in matrimonio (figlio adulterino) non può essere immesso nella casa familiare se non con autorizzazione del giudice che può concederla solo se sussiste il consenso del coniuge convivente e dei figli nati nel matrimonio con più di 16 anni e il consenso dell'altro genitore naturale, e se ritiene ingiustificato il mancato consenso dei figli.
Il figlio incestuoso può essere riconosciuto solo se vi è un giudizio preliminare di conformità del riconoscimento al suo interesse.
Le Impugnazioni
Il Legislatore prevede tre tipi d'impugnazione del riconoscimento:
- impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità,
- impugnazione per violenza
- impugnazione del riconoscimento per effetto d'interdizione legale.
Disconoscimento di paternià
Solo un giudice può emettere sentenza di disconoscimento di paternità tra un padre e un figlio in presenza di requisiti certi ed inconfutabili.
Se il figlio è nato durante il matrimonio il disconoscimento può avvenire solo se vi sia il dubbio che il presunto padre non sia il vero padre del figlio.
La madre può iniziare tale azione entro 6 mesi dalla nascita del figlio, il padre entro 5 anni, il figlio stesso (una volta maggiorenne).
Tutto ciò è possibile solo se c’è “la prova dell’esclusione della paternità” (cioè l’esame del DNA).
Con il disconoscimento il figlio perde il cognome del padre e il marito non ha più doveri di assistenza nei confronti del figlio della moglie.